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Notifica atto di precetto su cambiale o assegno

A seguito di un confronto con gli Uffici UNEP presso il nostro Tribunale, si ritiene che la notifica dell’atto di precetto su cambiale o assegno possa essere eseguita solo dall’ufficiale giudiziario e non anche dall’avvocato. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’art. 480 comma 2 c.p.c., “il precetto deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale”. Ne segue che quando l’atto di precetto deve contenere la trascrizione integrale del titolo – come nel caso di specie -, soltanto l’ufficiale giudiziario può certificare che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale, previa dichiarazione di quest’ultimo ex art. 173 comma 7 c.p.c. e procedere quindi alla sua notifica. Si allega, a tal proposito, un esempio di dichiarazione ex art. 173 comma 7 c.p.c.